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[1]Col Regolamento saranno fissate le norme per la costituzione, il funzionamento, le modificazioni e lo scioglimento dei Consorzi indicati nella presente legge.
[2]Saranno del pari determinate le norme principali cui dovranno uniformarsi i capitolati delle condotte mediche comunali e consorziali per le nomine che verranno effettuate dopo l'attuazione della presente legge. Saranno inoltre stabilite le norme per coordinare gli attuali capitolati di condotta colle disposizioni della presente legge.
[3]Fra tali norme, dove le condizioni locali lo consentano, dovranno essere comprese anche quelle relative ai congedi, nonche' alle supplenze nei casi di malattia.
[4]Tutti i capitolati devono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio sanitario provinciale.
Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
