Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I Comuni possono unirsi in Consorzio:

  • a)per provvedere al servizio del medico ufficiale sanitario;
  • b)per i laboratori di vigilanza igienica, prescritti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);
  • c)per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento contro le malattie infettive;
  • d)per l'impianto ed esercizio delle farmacie.

[2]A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1888.

[3]I Consorzi pei laboratori di vigilanza igienica possono essere anche interprovinciali, ed in tal caso vengono costituiti con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore di sanita'.

Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-02-25;57~art1 · fonte del testo

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