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[1]I Comuni possono unirsi in Consorzio:
- a)per provvedere al servizio del medico ufficiale sanitario;
- b)per i laboratori di vigilanza igienica, prescritti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);
- c)per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento contro le malattie infettive;
- d)per l'impianto ed esercizio delle farmacie.
[2]A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1888.
[3]I Consorzi pei laboratori di vigilanza igienica possono essere anche interprovinciali, ed in tal caso vengono costituiti con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore di sanita'.
Testo in vigore dal 7 marzo 1904 al 16 dicembre 2009
