Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e loro superstiti, che si avvalgono della facolta' di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 2, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dovuta a carico del Fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 sopracitato eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del Fondo predetto. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto postelegrafonici provvedera' alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 2, coperti da assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto alla misura del 4 per cento. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria alla assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-25;4~art5 · fonte del testo

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