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Miscellanea
Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in materia di trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali postali e telegrafici, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere
Legge 25 gennaio 1960, n. 4
- Aggiornato al
- 13 aprile 1963
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952…
- Art. 2Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualita' di…
- Art. 3La domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente all'art. 2 deve essere prodotta…
- Art. 4Il contributo di riscatto che nomi sia versato in unica soluzione puo' essere suddiviso…
- Art. 5Nei confronti degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77…
- Art. 6E' soppresso il "Fondo di integrazione per il trattamento di quiescenza dei direttori di…
- Art. 7Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente…
- Art. 8La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli…
- Art. 9L'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e'…
- Art. 10Il personale in servizio, che, avvalendosi della facolta' prevista dal primo comma…
- Art. 11Sono abrogati gli articoli 102, 112, 113, 114, 115 - primo, ottavo e nono comma - 116 e…
- Art. 12Il personale iscritto al Fondo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della…
- Art. 13Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste…
- Art. 14All'onere di lire 480 milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 13 per…
- Art. 15I posti di ufficiale dell'Albo nazionale che risulteranno disponibili a qualsiasi titolo…
- Art. 16La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella…
