Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Fermi restando i contributi e i sussidi assegnati con l'art. 80 della legge 25 giugno 1906, n. 255, il maggior sussidio di L. 1500 alla scuola d'intaglio e di disegno applicato alle arti di Fuscaldo e' elevato a L. 4000 da prelevarsi sui fondi autorizzati per l'art. 79 della detta legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI. LACAVA. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
