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Le disposizioni dell'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sono applicabili ai comuni delle Calabrie e della Basilicata, anche per la effettiva diminuzione dei proventi, determinata dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
