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[1]I crediti della Cassa depositi e prestiti e della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote gia' in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sulla imposta fondiaria rilasciata a garanzia di prestiti concessi a Provincie e Comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'art. 1287 del Codice civile.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
