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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro.

[2]L'ammontare dei rimborsi pel 1907 verra' dal tesoro pagato alle Provincie ed ai Comuni, e andra' a diffalco della parte di sovrimposta da ripartire a carico dei contribuenti nei ruoli fabbricati 1908 o nei ruoli speciali da pubblicarsi nell'anno in corso.

[3]Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro versera' direttamente la quota stessa agli istituti suddetti.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;538~art3 · fonte del testo

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