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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro.
[2]L'ammontare dei rimborsi pel 1907 verra' dal tesoro pagato alle Provincie ed ai Comuni, e andra' a diffalco della parte di sovrimposta da ripartire a carico dei contribuenti nei ruoli fabbricati 1908 o nei ruoli speciali da pubblicarsi nell'anno in corso.
[3]Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro versera' direttamente la quota stessa agli istituti suddetti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
