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[1]Le domande per la revisione straordinaria dei redditi incerti e variabili di categoria B e C, soggetti all'imposta di ricchezza mobile, agli effetti del 1906, di cui all'art. 4 della citata legge, sono ammissibili pei contribuenti dei Comuni non compresi nell'elenco sopraindicato fino al trentesimo giorno dopo la pubblicazione della presente legge.
[2]Le domande per gli sgravi e le revisioni parziali dei redditi dei fabbricati di cui all'art. 5 della legge stessa, dovranno essere presentate entro tre mesi dalla detta pubblicazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
