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[1]Le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1906, n. 255, a favore dei Comuni indicati nell'elenco annesso alla legge stessa, compresi l'esonero dalle imposte e sovrimposte ed il rimborso del tesoro, di cui all'art. 3, sono estese a tutti i comuni delle tre provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.
[2]All'esonero sara' provveduto mediante sgravi e rimborsi colle norme delle disposizioni vigenti.
[3]Pendenti le pratiche di rimborso delle imposte e sovrimposte relative alle ultime due rate del 1905 e alle rate del 1906, verra' sospesa la riscossione delle rate del 1907 delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati che nel frattempo verranno a scadere nei Comuni non compresi nell'elenco suddetto.
[4]Il tesoro dello Stato e' autorizzato ad accordare, dietro richiesta, alle Provincie e ai Comuni interessati, anticipazioni provvisorie sulle quote di sovrimposta sospese, da compensarsi con i rimborsi che il tesoro dovra' fare agli enti medesimi.
[5]Non appena resi esecutori gli sgravi, verra' revocata la sospensione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
