Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le domande intese ad ottenere il collocamento a riposo di cui al precedente articolo 26 devono essere avanzate dagli interessati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Azienda deve provvedere in merito alle domande di collocamento a riposo entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro il predetto termine. Per motivate esigenze di servizio l'Azienda potra' assegnare al provvedimento stesso una decorrenza non posteriore di altri tre mesi al termine fissato dal comma precedente. I collocamenti a riposo d'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 saranno deliberati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sussistano le condizioni all'uopo richieste; diversamente, saranno deliberati entro sei mesi dal verificarsi delle condizioni stesse. Qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente, l'Azienda potra' rinviare la decisione in merito alla domanda ed al collocamento a riposo d'ufficio fino alla definizione del provvedimento stesso. Il dipendente che ha avanzato domanda per il collocamento a riposo e' tenuto a proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda. I provvedimenti di collocamento a riposo sono deliberati dal direttore generale, per il personale direttivo, dai direttori dei servizi, per il personale appartenente alle sedi centrali dei servizi o agli impianti direttamente dipendenti dai servizi stessi, o dai direttori compartimentali, per il restante personale. Il personale invalido di guerra o per servizio che venga a cessare dall'impiego in forza della presente legge continuera' a gravare sulle aliquote previste per il collocamento obbligatorio al lavoro dalle apposite norme legislative, fino alla data in cui sarebbe cessato dal servizio per raggiunti limiti di eta' e di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art28 · fonte del testo
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