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[1]Alla cennata legge 17 aprile 1930, n. 479, sono aggiunti i seguenti articoli:
[2]Art. 23. - Le sezioni, previa autorizzazione del Comando della divisione militare, possono istituire delegazioni, per il tiro a breve distanza nelle localita' riconosciute idonee dagli uffici del genio militare.
[3]Art. 24. - Le delegazioni non hanno amministrazione propria. Per le spese fanno capo alle sezioni, che provvedono anche alle armi e ai materiali occorrenti.
[4]Possono frequentare il tiro presso le delegazioni soltanto i tiratori iscritti alla sezione.
[5]Art. 25. - Il tiro a breve distanza e' eseguito con armi del tipo approvato dal Ministero e in base a istruzioni dal medesimo emanate.
[6]Le spese per l'armamento e per i materiali di tiro sono a carico dello Stato, della Provincia e del Comune, nelle proporzioni e nei casi indicati all'art. 12.
[7]Art. 26. - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere alla iscrizione di un minore ai corsi premilitari, corrispondono, nei modi prescritti dal regolamento, un contributo di lire cinque per ciascun corso. In mancanza sono considerate inadempienti all'obbligo della iscrizione e sottoposte quindi alle relative sanzioni.
[8]Sono esonerati dal pagamento gli iscritti nell'elenco comunale dei poveri.
[9]Salva l'anzidetta eccezione, e' fatto divieto di ammettere ai corsi premilitari i giovani per i quali non risulti corrisposto il contributo.
[10]L'importo dei contributi e' versato con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
[11]Con decreti del Ministro per le finanze saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, indipendentemente dall'assegno annuo del concorso governativo per l'impianto e il funzionamento del tiro a segno di cui all'art. 15 della legge, fondi per i servizi del tiro a segno e dell'istruzione premilitare, in aggiunta non eccedente il provento dei contributi predetti.
[12]Art. 27. - I premilitari per i quali sia stato effettuato il pagamento del contributo di cui all'articolo precedente, o che ne siano stati debitamente esonerati, possono chiedere, senza corrispondere alcuna quota, l'iscrizione a una sezione di tiro a segno, in uno speciale reparto.
Testo in vigore dal 26 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
