Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per le operazioni che la Cassa dei depositi e prestiti e' autorizzata a fare dagli articoli 9 e 20 della legge 13 luglio 1905, n. 400, e' fissato l'interesse del 4 per cento netto.
[2]Il concorso dello Stato autorizzato dal predetto art. 20, e' esteso anche ai prestiti da concedersi a tenore dell'art. 9 della legge stessa.
[3]Per il pagamento del contributo dello Stato nella misura di un terzo degl'interessi, sara' inscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio la somma di L. 60,000 a cominciare dall'esercizio 1905-906.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 28 giugno 1906.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti. A. Majorana.
[8]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 2 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
