Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1926 al 16 agosto 1992. 315 parole tolte in 18 capoversi.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

tolto: Noi abbiamo sanzionate e promulghiamo quanto segue:

tolto: Articolo unico.

tolto: Oltre che nei casi indicati nell'alt. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra, a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

tolto: La perdita della cittadinanza e' pronunziata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un direttore generale del Ministero degli esteri designato dal Ministro per gli affari esteri, e di due magistrati d'appello designati dal Ministro per la giustizia.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: Alla perdita della cittadinanza puo' essere aggiunto, su conforme parere della Commissione di cui sopra, il sequestro nei casi piu' gravi la confisca dei beni.

tolto: Nel decreto che pronunzia il sequestro e' stabilita la durata di' esso e la destinazione delle rendite dei beni.

tolto: Sull'efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca non ha alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita dal proprietario dei beni.

tolto: La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e dignita' spettanti all'ex-cittadino.

tolto: La perdita della cittadinanza pronunziata a termini di questa legge non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge o dei figli dell'ex-cittadino.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 31 gennaio 1926.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Federzoni - Rocco.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Rocco.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-01-31;108~art1 · fonte del testo

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