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[1]L'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

[2]« Nessuna officina puo' produrre, a scopo di vendita, una specialita' medicinale senza l'autorizzazione del Ministro per l'interno, previo accertamento che l'officina sia fornita di adeguati mezzi tecnico-industriali per compiere direttamente tutte le operazioni essenziali per la preparazione di ciascuna specialita' medicinale, richiedente una competenza nel campo chimico, farmaceutico e biologico e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia, o di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

[3]« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcuna dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. « Non e' consentita l'apertura di nuove officine costituite da laboratori annessi a farmacie. Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia.

[4]« E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata d proprieta' del farmacista ed in diretta, comunicazione con la farmacia.

[5]« Il proprietario o conduttore delle officine predette che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila,.

[6]« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».

Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art3 · fonte del testo

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