Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 e' aggiunto il seguente comma: "Al personale non insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti con le stesse modalita' previste per il personale avventizio".

Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-06-05;698~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari