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[1]Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioe' del carico, scarico tra sbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computandosi le ore di lavoro a norma del comma primo e secondo dell'art 49) nelle seguenti misure:

[2]Capo treno......................... L. 15 Conduttore, assistente viaggiante, frenatore........ L. 9 I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennita' di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio. Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art53 · fonte del testo

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