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[1]Compenso per assenza dalla residenza

[2]Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportino una assenza continuata di durata superiore a sei ore:

[3]Capo treno.......................... L. 40 Conduttore, assistente viaggiante, frenatore......... L. 32

[4]Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art52 · fonte del testo

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