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[1]Compenso per assenza dalla residenza

[2]Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano servizi per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione di cui all'art. 44. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art45 · fonte del testo

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