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[1]Missioni continuative

[2]L'indennita' di trasferta e' ridotta alla meta' dopo i primi novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita'. Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione. Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima localita' non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la veccila e la nuova localita' di lavoro sia di almeno dieci chilometri. Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 1 dicembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art3 · fonte del testo

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