Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Congedo per trasloco

[2]Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco e' concesso indipendentemente dal congedo regolamentare, il per messo di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in piu' per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza e' maggiore.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari