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[1]Indennita' di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto.

[2]Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennita' di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del riparto navigazione cui e' addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo. E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le Indennita' ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

  • a)((quando presta servizio sulle locomotive come pilota o Viaggia per istruzione)); 5
  • b)quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;
  • c)((quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di Un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni)). 5
  • d)quando e' adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed officine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui e' assegnato il dipendente.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1961, n. 1286

5

La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961. 6 parole tolte, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o tolto: viaggia su di esse aggiunto: Viaggia per istruzione;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di tolto: un aggiunto: Un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di tolto: scorta; aggiunto: condotta o di scorta treni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1961, n. 1286

    La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art13 · fonte del testo

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