L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). - 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

Testo vigente dal 12 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-31;480~art10 · fonte del testo

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