Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 369 e' sostituito dal seguente:

[2]«L'ammortamento dei mutui all'interesse da pattuirsi fra l'Istituto di credito mutuante e l'Istituto mutuatario, ed entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano questo ultimo, avverra' in cinquanta annualita' costanti a decorrere dal 1° luglioo o dal 1° gennaio immediatamente successivo alla ultimazione delle case, da constatarsi da un funzionario del Real corpo del genio civile.

[3]«Gli interessi sulle somministrazioni corrisposte in conto mutuo prima dell'ammortamento sono, ai sensi del terzo comma dell'art. 364, capitalizzati e portati in aumento del mutuo medesimo e le annualita' che cinquantennali di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, sono versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza 1° luglio e l° gennaio».

Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-05;1540~art4 · fonte del testo

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