Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni e' modificato come segue: "I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici, telefonici o radioelettrici per finalita' e in localita' diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza sara' punito, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 20.000 a L. 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge. Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse".

Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-03-14;196~art2 · fonte del testo

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