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Indipendentemente dall'indennita' trasporto sale dovuta nei casi previsti dall'art. 156, ultimo comma, del decreto Ministeriale 5 luglio 1928-VI, e' concessa a tutte le rivendite, qualunque sia la distanza dall'organo di rifornimento, una indennita' speciale di L. 1 per ogni quintale di sale prelevato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
