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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al ruolo organico del personale degli archivi di Stato, stabilito con la tabella B annessa al regolamento generale 9 settembre 1902, n. 445, e' sostituito, a decorrere dal l° luglio 1907, quello stabilito dalla tabella allegata alla presente legge.
[7]Per l'attuazione del nuovo organico, il Governo del Re e' autorizzato ad aumentare di L. 90,500 la dotazione del capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908 gia' approvato.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 giugno 1907.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 6 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
