Art. 15 — Riserve di posti e preferenze
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 4 dicembre 1997, n. 465.
Abrogato dal 6 maggio 1998
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2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1962 al 6 maggio 1998. 388 parole tolte, 11 parole aggiunte in 23 capoversi.
tolto: Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservarsi per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 20, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parita' di merito:
tolto: 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
tolto: 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
tolto: 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
tolto: 4) i mutilati ed invalidi per servizio o per lavoro;
tolto: 5) gli orfani di guerra;
tolto: 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
tolto: 7) gli orfani dei caduti per servizio o per lavoro;
tolto: 8) i feriti in combattimento;
tolto: 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
tolto: 10) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione agli esami di concorso per l'ammissione in carriera;
tolto: 11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
tolto: 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
tolto: 13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio o per lavoro;
tolto: 14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
tolto: 15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
tolto: 16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio o per lavoro;
tolto: 17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
tolto: 18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso Amministrazioni comunali o provinciali;
tolto: 19) i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
tolto: a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
tolto: b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato o delle Regioni;
tolto: c) dall'eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1997, N. 465
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1962-06-08;604~art15 · fonte del testo
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