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[1]Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'asssegnazione alla 2ª categoria e che posteriormente alla chiusura della prima sessione della leva nella quale fu arruolato, per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcune delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto, in tempo di pace, al passaggio all'una o all'altra categoria, purche' non abbia vivente altro fratello assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.
[2]Tale diritto puo' essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si e' verificato la modificazione alla composizione della famiglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.
[3]Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:
- a)la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 8;
- b)il passaggio a seconde nozze della madre;
- c)la legittimazione dei figli naturali.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
