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[1]Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
[2]1° affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;
[3]2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a' termini del Codice civile;
[4]3° detenuti in luogo di pena, se vi debbano rimanere per anni 12, decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione dal servizio di lª categoria.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
