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[1]Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.
[2]Danno diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria i titoli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, a cui gli inscritti concorrono per ragione d'eta', e quelli che vengano a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.
[3]I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgono durante il periodo della rivedibilita' o del rimando.
[4]Il titolo di cui all'art. 6, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, deve mantenersi perfetto sino alla chiusura della prima sessione della leva.
[5]I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della prima sessione della leva alla quale gli inscritti concorrono, salvo, per gli inscritti residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento. Pero' i titoli sorti nell'ultimo trimestre della prima sessione della leva potranno essere fatti valere anche durante la sessione completiva.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
