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[1]L'inscritto che abbia un fratello consanguineo sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nel corpo Reale equipaggi o nell'esercito permanente che sia divenuto definitivo ovvero in una delle condizioni di cui all'art. 58 del vigente testo unico, ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria.

[2]Questa assegnazione e' concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

[3]In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovra', su richiesta della famiglia, essere ritardata fino a che l'altro abbia compiuto la ferma o altrimenti cessato di essere presente alle armi.

Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;348~art6 · fonte del testo

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