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[1]I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, alla condizione pero' che il riconoscimento sia avvenuto entro 10 anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

[2]Gli stessi figli naturali non possono pero' conseguire detta esenzione, quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;348~art5 · fonte del testo

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