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Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte del corpo Reale equipaggi o dell'esercito permanente, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
