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[1]Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
[2]1° - figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di eta', o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8;
[3]2° - figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;
[4]3° - nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di eta' e che non abbia figli maschi;
[5]4° - nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;
[6]5° - primogenito di orfani di padre e di madre;
[7]6° - fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;
[8]7° - ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 8, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
