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[1]Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:
[2]1° - figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di eta';
[3]2° - figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di eta' e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;
[4]3° - nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di eta' e che non abbia figli maschi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
