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[1]Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

[2]1° - figlio unico di padre vivente, che non sia entrato nel 65° anno di eta';

[3]2° - figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di eta' e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

[4]3° - nipote unico di avo, che non sia entrato nel 70° anno di eta' e che non abbia figli maschi.

Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-05;348~art2 · fonte del testo

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