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Per 10 anni dalla data in cui entrera' in vigore la presente legge i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'art. 5, purche' il riconoscimento sia avvenuto entro il 1° anno dalla data, in cui la presente legge entrera' in vigore.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
