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[1]Sono abolite tutte le disposizioni delle vigenti leggi sulla leva marittima (testo unico approvato con R. decreto del 16 dicembre 1888, n. 5860, serie 3ª, e legge 27 dicembre 1906, n. 679, portante modificazioni al testo stesso), le quali siano contrarie alla presente legge, che entrera' in vigore il 1° ottobre 1908.
[2]Il Governo del Re, nel procedere alla pubblicazione di un nuovo testo unico delle leggi sulla leva marittima, autorizzata con l'art. 6 della legge 27 dicembre 1906, n. 679, ha facolta' d'introdurvi le modificazioni che si renderanno necessarie per emendare e coordinare il vigente testo unico in relazione anche alle disposizioni risultanti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
