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Gli inscritti marittimi arruolati nella 2ª categoria ed i militari del corpo R. equipaggi che vi faranno passaggio in applicazione del precedente art. 9, saranno trasferiti ed incorporati nella 2ª categoria del R. esercito per seguire le sorti della loro classe di leva.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
