Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920. Leggi il testo vigente →
La chiamata alle armi potra' essere ritardata alle stesse condizioni previste dall'art. 43 del testo unico vigente, anche per gli studenti degli Istituti superiori di Belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali, che saranno designate dal regolamento.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
