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Gli inscritti della leva di mare riconosciuti idonei alle armi, che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia, nei casi previsti dalla presente legge, sono tutti designati al servizio di lª categoria ed arruolati nel corpo R. equipaggi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1908 al 10 giugno 1920
