Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le maggiorazioni apportate con gli articoli 1, 2 della presente legge hanno effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
