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L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici), societa', enti diversi e privati, e' a carico degli interessati una quota, di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione dei personale superiore e degli agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450 giornaliere. Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle Amministrazioni stesse, potra' essere addebitata una quota per spese generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti consuntivi".

Testo in vigore dal 17 marzo 1953 al 7 agosto 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-24;95~art1 · fonte del testo

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