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[1]All'art. 3 del. R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1492, e' aggiunto il seguente comma:
[2]« il beneficio del premio demografico si perde se la relativa domanda non sia stata presentata all'Amministrazione dalla quale l'interessato dipende, entro un anno dalla data del matrimonio o dalla nascita del figlio. Tuttavia la domanda per la concessione del premio demografico potra' essere inoltrata, fino a un anno dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, nei confronti dei dipendenti statali che risultino dispersi, prigionieri o internati o che comunque si trovino, per effetto della guerra, nella impossibilita' di presentare la domanda stessa nel termine di cui al precedente comma ».
Testo in vigore dal 17 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
