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Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procedera' alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualita', all'interesse del 2 per cento. Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, numero 230. In tal caso l'Ente provvedera' ad estinguere i crediti predetti. Quando il rimborso e' effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute. Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalita' previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facolta' di riscatto.

Testo in vigore dal 14 giugno 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;379~art3 · fonte del testo

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