Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 novembre 1949 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'art. 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione autonoma dei monopoli con la qualifica di vice-direttore generale, da nominarsi dal Ministro per le finanze. "Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potra' il direttore generale deferire alcune delle sue facolta' a funzionari dipendenti".
Testo in vigore dal 30 novembre 1949 al 22 dicembre 2008
