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[1]Il patrimonio dell'Opera Nazionale Dopolavoro e' costituito;
- a)da beni mobili ed immobili provenienti da associazioni, enti ed istituzioni sciolti in forza dell'art. 210 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con. R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dei quali ottenga l'assegnazione dalla competente autorita', in base alla disposizione dell'art. 378 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62, nonche' da beni delle associazioni e corporazioni disciolte in forza del R. decreto-legge 24 gennaio 1924-II, n. 64, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e dei quali ottenga l'assegnazione in virtu' dell'art. 6 del citato decreto;
- b)da beni mobili ed immobili comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.
[2]Le entrate sono costituite:
- a)da un contributo annuo corrispondente all'1,07 per cento dell'ammontare annuo dei contributi sindacali obbligatori, da gravare sulla parte ordinaria del Fondo speciale per le Corporazioni;
- b)dalla quota dei contributi sindacali obbligatori dei datori e prestatori d'opera, spettanti alle Opere nazionali in forza dell'art. 18 del Regio decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, e successive disposizioni;
- c)da contributi di amministrazioni pubbliche e di privati;
- d)da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e di privati;
- e)dai contributi degli inscritti all'Opera Nazionale Dopolavoro;
- f)dai redditi patrimoniali.
Testo in vigore dal 12 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
