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Il presidente dell'Opera Nazionale Dopolavoro ha la facolta' di proporre l'erezione in ente morale delle istituzioni che svolgono una attivita' conforme alle direttive dell'Opera Nazionale Dopolavoro, di cui all'art. 1, lettera b), della presente legge, e che abbiano a norma di legge un capitale sociale.
Testo in vigore dal 12 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
