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[1]2 costituito presso l'Opera Nazionale Dopolavoro un Collegio di sindaci aventi le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio - per quanto applicabili - che si compone di tre sindaci effettivi e di tre supplenti.
[2]Un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; un sindaco effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero delle finanze; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministero delle corporazioni.
[3]I sindaci sono nominati con decreto del Duce, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, durano in carica un anno e possono alla scadenza essere riconfermati.
Testo in vigore dal 12 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
