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[1]L'art. 80 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:

[2]«I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:

  • a)dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;
  • b)dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno pero' essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;
  • c)dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a);
  • d)dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico».

[3]Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di eta'.

[4]Sono altresi' inscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianita' gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

[5]A parita' di grado e di anzianita', gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei ruoli prima di ogni altro.

Testo in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;929~art1 · fonte del testo

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